LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UE DEFINISCE IL PROPRIO AMBITO DI SCRUTINIO RISPETTO A NORME NAZIONIALI REGOLATRICI DI FATTISPECIE TRASLATIVE DELLA PROPRIETÀ AGRICOLA

Con la recente sentenza resa il 18 gennaio 2024 nella causa C-526/22 la Corte di giustizia dell'UE si è pronunciata con un importante arresto da cui ricavare principi sistematici in ordine al margine di discrezionalità accordato alle normative nazionali sulla possibilità di introdurre norme vincolistiche in merito alla circolazione della proprietà di terreni agricoli.

In particolare, fermo il principio secondo cui l'art. 345 TFUE è neutrale rispetto al regime di proprietà negli Stati membri, si è affermato che una legge nazionale che introduca restrizioni agli investimenti immobiliari nei terreni agricoli, prevedendo l'obbligo di possesso della residenza in loco nel precedente quinquennio per l'acquisto dei terreni, con l'obiettivo alla speculazione internazionale restringe in modo sproporzionato la libera circolazione dei capitali ed il diritto dell'acquirente a scegliere liberamente la propria residenza.

Si è affermato, inoltre, che gli obiettivi perseguiti dalla normativa nazionale, in sé legittimi, possono essere perseguiti con misure meno gravose, che istituiscano, ad esempio, una tassazione più elevata delle operazioni di rivendita di terreni agricoli effettuate poco tempo dopo l'acquisto, o, ancora, che prevedano il requisito di una durata minima significativa per i contratti di affitto di fondo rustico. È, inoltre, indicato come esempio di restrizione legittima quello del diritto di prelazione a favore degli affittuari di terreni agricoli nonché l'obbligo imposto a persone fisiche o giuridiche la cui attività non rientri nel settore agricolo, di effettuarne l'acquisto con l'onere di mantenere la destinazione agricola del bene.

Al di là dei principi affermati, di per sé rilevanti, è significativo riscontrare un ampliamento del sindacato giurisdizionale euro-unitario sulle norme nazionali di settore a matrice vincolistica, da cui deriva, per il Legislatore interno, l'onere di perseguire i propri obiettivi di politica del diritto con misure proporzionate nei limiti dello stretto necessario.

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